Aggiornamento annuale dei dati nel RUNTS: istruzioni per ODV e APS

Entro il 30 giugno di ogni anno, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono aggiornare nel RUNTS i dati relativi a soci, volontari e lavoratori.

Data:

13 Settembre 2025

Tempo di lettura:

Dettagli della notizia

Descrizione

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) deve sempre fornire un quadro chiaro e aggiornato della composizione di ogni ente iscritto. Per questo motivo, le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono tenute, ogni anno entro il 30 giugno, a trasmettere i dati relativi alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’obbligo è previsto dall’articolo 20 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e riguarda:

  • il numero dei soci o associati con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed eventuali enti iscritti, specificando per ciascuno se risulta registrato nella stessa sezione del RUNTS;

  • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con posizione assicurativa attiva;

  • il numero di volontari iscritti nel registro interno;

  • il numero di volontari appartenenti ad altri enti con i quali l’associazione collabora.

I rappresentanti legali degli enti, o chi da loro delegato, sono responsabili della completezza e della veridicità delle informazioni comunicate.

Se il numero dei soci scende sotto la soglia minima prevista dal Codice del Terzo Settore (7 persone fisiche o 3 enti associati per ODV e APS), la comunicazione al RUNTS deve avvenire entro 30 giorni, e l’ente ha un anno di tempo per ripristinare il requisito. In mancanza, viene avviato il procedimento di cancellazione dal Registro.

Come aggiornare i dati nel RUNTS

Per effettuare l’aggiornamento è necessario accedere al portale RUNTS utilizzando SPID, CIE o altra identità digitale ammessa.

Dopo l’accesso:

  1. Avviare una pratica di variazione cliccando su “Richiedi” > “Variazione”.

  2. Selezionare l’ente interessato tramite il codice fiscale.

  3. Compilare i campi richiesti nella procedura guidata, verificando i dati precompilati relativi al dichiarante.

  4. Salvare le modifiche, scaricare e firmare il modello di richiesta generato.

  5. Ricaricare il modello firmato sulla piattaforma per completare la pratica.

Una volta conclusa la procedura, l’ente riceverà una PEC di conferma che attesta l’avvenuto aggiornamento dei dati.

Questo adempimento è essenziale per mantenere la trasparenza e garantire che il Registro rappresenti correttamente la realtà organizzativa delle ODV e delle APS.