Descrizione
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) deve sempre fornire un quadro chiaro e aggiornato della composizione di ogni ente iscritto. Per questo motivo, le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono tenute, ogni anno entro il 30 giugno, a trasmettere i dati relativi alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’obbligo è previsto dall’articolo 20 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e riguarda:
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il numero dei soci o associati con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed eventuali enti iscritti, specificando per ciascuno se risulta registrato nella stessa sezione del RUNTS;
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il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con posizione assicurativa attiva;
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il numero di volontari iscritti nel registro interno;
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il numero di volontari appartenenti ad altri enti con i quali l’associazione collabora.
I rappresentanti legali degli enti, o chi da loro delegato, sono responsabili della completezza e della veridicità delle informazioni comunicate.
Se il numero dei soci scende sotto la soglia minima prevista dal Codice del Terzo Settore (7 persone fisiche o 3 enti associati per ODV e APS), la comunicazione al RUNTS deve avvenire entro 30 giorni, e l’ente ha un anno di tempo per ripristinare il requisito. In mancanza, viene avviato il procedimento di cancellazione dal Registro.
Come aggiornare i dati nel RUNTS
Per effettuare l’aggiornamento è necessario accedere al portale RUNTS utilizzando SPID, CIE o altra identità digitale ammessa.
Dopo l’accesso:
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Avviare una pratica di variazione cliccando su “Richiedi” > “Variazione”.
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Selezionare l’ente interessato tramite il codice fiscale.
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Compilare i campi richiesti nella procedura guidata, verificando i dati precompilati relativi al dichiarante.
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Salvare le modifiche, scaricare e firmare il modello di richiesta generato.
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Ricaricare il modello firmato sulla piattaforma per completare la pratica.
Una volta conclusa la procedura, l’ente riceverà una PEC di conferma che attesta l’avvenuto aggiornamento dei dati.
Questo adempimento è essenziale per mantenere la trasparenza e garantire che il Registro rappresenti correttamente la realtà organizzativa delle ODV e delle APS.