il RUNTS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il  registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cui dovranno essere iscritti tutti gli enti del terzo settore.

Data:

08 Giugno 2023

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Descrizione

Il Decreto legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore (CTS)” ha riorganizzato la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento del preesistente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.
L’iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS): detto con altre parole, per diventare Ets è necessario iscriversi in tale registro.
Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
La locuzione “ente del Terzo settore” (ETS) ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assume. Nel registro possono iscriversi sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengono si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance. A tal scopo sono state create 7 sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del terzo settore.

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Approfondimenti

Il RUNTS è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene su base regionale. All’ufficio statale del RUNTS si affiancano infatti gli uffici regionali.
Regione Calabria con la D.G.R. n.226 del 31 maggio 2021 ha individuato nel Dipartimento “SALUTE E WELFARE” – Settore n.11 “Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglia e Servizi educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo specifico Inclusione”, la struttura regionale competente alla quale affidare le funzioni che il Codice del Terzo Settore assegnano all’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore in attuazione dell’art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

Con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fissato al 23 novembre 2021 il termine di avvio operativo del RUNTS, ai sensi dell’art. 30 del DM n. 106 del 15 settembre 2020 che definisce le procedure di iscrizione e cancellazione degli ETS e le modalità di funzionamento del RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non sarà più operativo il Registro Regionale vigente delle Associazioni di Volontariato (L.R 33/2012) ed il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000). Entro i 90 giorni successivi verranno trasferiti al RUNTS i dati relativi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni Promozione Sociale (APS) già iscritte nei Registri alla data del 22 novembre 2021, nonché i dati relativi alle Associazione di Volontariato (ODV) per le quali i procedimenti di iscrizione pendenti alla data del 22 novembre si sono conclusi favorevolmente.

La trasmigrazione non equivale all’iscrizione nel RUNTS. Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DM 106/2020 l’Ufficio regionale del RUNTS dispone di centottanta giorni a far data dal 22 febbraio 2022, per verificare la conformità delle informazioni e dello statuto al Codice del Terzo Settore, quindi fino alla fine del mese di agosto. Tale termine è slittato per effetto di una norma contenuta nella L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) che ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore.

Il nuovo termine per il consolidamento degli Enti trasmigrati è dunque il 5 novembre 2022.

I provvedimenti di iscrizione nel RUNTS saranno adottati dall’Ufficio regionale del RUNTS entro 180 giorni dalla conclusione della trasmigrazione, a seguito di verifica dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e fatti salvi i termini di sospensione e interruzione dei tempi procedimentali previsti dall’art. 31 del DM n. 106/2020, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.

Nel RUNTS devono risultare per ciascun Ente alcune informazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica, per esempio il 5 per mille, storico strumento di sostegno del non profit, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale, snellendo alcune procedure burocratiche, accelerandone i tempi di erogazione e modificandone le soglie minime.

Per procedere alla compilazione di una nuova pratica di iscrizione, collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente accedere al Registro con l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente da iscrivere. Inoltre è necessaria la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec) intestata all’ente.

Dalla home page cliccare su Richiedi e poi su Iscrizione, e compilare i campi obbligatori Codice Fiscale e Denominazione Ente. Cliccando su Prosegui verrà generata l’istanza da compilare alla quale verrà assegnato un codice identificativo univoco. Si potrà quindi procedere con la compilazione delle diverse sezioni di cui l’istanza si compone e l’inserimento degli allegati, in formato PDF/A, eventualmente firmati in modalità CADES (ovvero con estensione .P7M). Una volta compilata nei vari campi l’istanza, si dovrà procedere a scaricare sul PC la distinta generata dal sistema, firmarla digitalmente, senza spostarla o rinominarla, ricaricarla e procedere quindi con l’invio telematico della domanda di iscrizione, che il sistema inoltrerà automaticamente all’Ufficio RUNTS competente.

Per la procedura dettagliata dei vari step da seguire si rimanda al D.M. 106/2020 e al Manuale Utente sul sito del Ministero.

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio Regionale competente effettua l’istruttoria ed accerta i requisiti previsti dalla normativa. Se è tutto in regola, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvederà all’iscrizione nella sezione del RUNTS indicata nella domanda stessa.

In caso di domanda non corretta o incompleta, l’Ufficio invita l’Ente a completare o rettificare la domanda, o integrare la documentazione, assegnando un termine di massimo 30 giorni.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Se l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato (art. 47 co. 5 del D. Lgs. 117/2017) il termine di 60 giorni di cui sopra è ridotto a 30 giorni.

All’atto della registrazione, l’Ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

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Gli Enti che sono in possesso di personalità giuridica, o che intendono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS, devono avvalersi della figura del Notaio per l’iscrizione alla piattaforma ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 117/2017 e dagli artt. 16 e 17 del D.M. 106/2020. Si specifica che, per gli Enti già in possesso di personalità giuridica che ottengono l’iscrizione al RUNTS, la personalità giuridica ottenuta dai precedenti registri è sospesa.

L’istanza di iscrizione con contestuale acquisizione di personalità giuridica va effettuata dal Notaio che accede nella piattaforma del RUNTS attraverso il proprio SPID.

La presentazione della documentazione richiesta dall’articolo 22 del Codice non dà avvio in questo caso ad un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento d’ufficio di verifica disciplinato dall’articolo 54 del codice. Le procedure per l’ulteriore casistica sono rintracciabili nella Circolare n. 9 del 21 aprile 2022.

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Al fine di mantenere l’iscrizione al RUNTS, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del D.M. n. 106/2020, l’Ente è tenuto ad ottemperare ai seguenti Adempimenti obbligatori:

  • aggiornare sul portale RUNTS i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla modifica;
  • depositare sul portale RUNTS il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, entro il 30 giugno di ogni anno;
  • depositare tutti gli altri atti e aggiornare le altre informazioni come previsto dall’articolo 20 del D.M. n. 106/2020;
  • per le ODV e le APS aggiornare sul portale RUNTS il numero dei soci, volontari e dipendenti, se hanno subito variazioni, entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Nel caso in cui nel RUNTS il campo del rappresentante legale non risulti compilato correttamente o non sia aggiornato, l’accesso al RUNTS non è possibile e pertanto si raccomanda ai Presidenti che non riescono ad accedere di contattare gli Uffici RUNTS competenti per territorio al fine di comunicare i seguenti dati del rappresentante legale: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; nazionalità; carica ricoperta e data di elezione.

Per rendere più semplice la fase di sottoscrizione con firma digitale e caricamento della distinta, Infocamere consiglia l’utilizzo di Google Chrome; una volta che il rappresentante legale si è autenticato con il proprio SPID deve cliccare sul simbolo + che si trova in alto (sotto il simbolo Home) della barra verticale sinistra e scegliere la procedura da attivare dalla finestra che si apre.

Il rappresentante legale dell’associazione alla voce “In qualità di” deve scegliere “Soggetto legittimato per l’aggiornamento/deposito” e NON “legale rappresentante della rete associativa” che è una qualifica riservata allo stesso.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’Ufficio regionale del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

Si evidenzia che per i casi di mancato deposito di atti e aggiornamento dati, sono responsabili gli amministratori che sono sanzionabili pecuniariamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice del Terzo settore.

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La cancellazione degli enti dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del Codice del Terzo Settore (C.T.S.), oltre che dagli articoli 23, 24 e 25 del Decreto Ministeriale n. 106/2020. La cancellazione di un ente dal RUNTS può avvenire:

  • istanza motivata da parte dell’ente, che intende rinunciare all’iscrizione al RUNTS, ma continuare a operare ai sensi del codice civile, senza sciogliersi; Occorre depositare sul RUNTS la delibera dell’organo competente dell’ente e procedere alla richiesta di cancellazione dal registro.
  • scioglimento ed estinzione dell’ente; Occorre richiedere il parere all’Ufficio RUNTS sulla devoluzione del patrimonio residuo prima di farlo, attraverso la piattaforma, o inviando una mail ai funzionari regionali referenti;
    Depositare sul portale RUNTS la richiesta di cancellazione allegando il verbale di scioglimento, il bilancio finale di liquidazione e il parere positivo rilasciato dall’Ufficio RUNTS; Per gli enti dotati di personalità giuridica, oltre ai predetti documenti, occorre che la richiesta di scioglimento sia presentata dal notaio.
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria. L’Ufficio regionale del RUNTS provvede a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli ETS iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione. Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro. Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del RUNTS territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma emergono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel RUNTS.
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L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2022, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2022 termine ordinario (11 aprile per l’anno solare 2022, in quanto cade di domenica), ai sensi dell’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020.

Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile 2022, ha potuto chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi al cinque per mille 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Ulteriori approfondimenti nella pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Casi specifici nella sezione aggiornata del 5 per mille 2022 della pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contatti

Ufficio Terzo Settore

Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro
Ufficio Terzo Settore
terzo.settore.lfps@regione.calabria.it

Pagina aggiornata il 19/11/2024