Cosa fare dopo l’iscrizione

Data:

20 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Dettagli della notizia

Descrizione

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio ed, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’Ufficio regionale del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.