Descrizione
La cancellazione di un ente dal RUNTS può avvenire:
- a seguito di istanza motivata e documentata da parte dell’ente del Terzo settore;
- per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.
L’Ufficio regionale del RUNTS provvede a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli ETS iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.
Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.
Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del RUNTS territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel RUNTS.